Green pass: modalità di accesso a palestre e centri sportivi

Ai sensi del Decreto Legge 23/07/2021 N. 105, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 23 luglio, nell’ambito delle misure previste per il contenimento dell’epidemia COVID-19, sono state emanate le seguenti disposizioni a cui dovranno attenersi le associazioni e società sportive affiliate a far data dal 6 agosto 2021.

Nello specifico è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle
certificazioni covid 19 di cui all’art. 9 comma 2 l’accesso ai seguenti servizi:

  • spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi (di cui all’art 5 bis);
  • piscine centri natatori palestre sport di squadra centri benessere anche all’interno di strutture ricettive di cui all’art. 6 limitatamente alle attività al chiuso;

Dunque, alle strutture al chiuso (per ciò che ci riguarda nelle palestre) si accede esclusivamente muniti di una delle seguenti certificazioni:

  • certificazioni verdi COVID19 (Green Pass);
  • avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo (validità nove mesi);
  • avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute (validità sei mesi);
  • effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 (validità 48 ore).

Le disposizioni si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove tali attività siano consentiti e alle condizioni previste nelle singole zone. Le disposizioni non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (minori di 12 anni) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri stabiliti dal Ministero della Salute.

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui sopra sono tenuti a verificare che l’accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle predette prescrizioni. Ai sensi del comma 4 dell’art. 9 bis, la verifica delle certificazioni verdi Covid 19 sono effettuate con le modalità indicate dal Dpcm 17 giugno 2021 che, all’art. 13, recante
appunto la disciplina della “Verifica delle certificazioni verdi COVID-19 emesse dalla
Piattaforma nazionale-DGC”.